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07/20 – News, avvisi e scadenze

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IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale)

Ai fini di una univoca interpretazione ed attuazione delle norme, a seguito dell’emanazione del regolamento (UE) 2020/698 che ha introdotto nuovi termini di proroga per le carte di qualificazione del conducente e per la patente di guida e dei decreti dirigenziali nn. 158 e 159 dell’8 giugno 2020 che hanno apportato proroghe, rispettivamente, a taluni termini previsti dal decreto ministeriale 20 settembre 2013, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la Circolare Ministeriale 12 giugno 2020, n. 16356.
La Circolare n. 16356 riepiloga i termini di proroga di validità dei documenti abilitativi alla guida:
• Patenti di guida
• Carta di qualificazione del conducente e certificati di abilitazione professionale
• Attestazioni sanitarie
La presente circolare sostituisce integralmente la circolare prot. 14619 del 26 maggio 2020.

IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale)

Incorre nel reato di favoreggiamento personale che mente sulla dinamica dell’incidente sul lavoro, subìto in cantiere da un collega, per proteggere il responsabile della sicurezza. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22253 dello scorso 23 luglio, ha, così, dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un lavoratore contro la condanna per aver reso dichiarazioni potenzialmente utili a sviare le indagini su un sinistro che aveva coinvolto un altro dipendente della società, e che rischiavano di coinvolgere il responsabile della sicurezza nel reato di lesioni personali.
I giudici hanno “bocciato” la tesi difensiva, secondo la quale il ricorrente, presente al momento del fatto, avrebbe agito per il timore di essere licenziato, e, dunque, avrebbe avuto diritto all’esimente di cui all’art. 384 del Codice penale. Si legge, infatti, nella decisione dei Supremi Giudici: “il pericolo addotto corrisponde a una mera suggestione logica, smentita dalla conferma delle dichiarazioni mendaci che hanno concretato il favoreggiamento contestato, ribadite dal ricorrente nel corso del giudizio, quando era già stato licenziato da tempo e pur potendo avvalersi della via d’uscita garantita dall’art. 376 Cod. pen.”

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