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Dalla Gazzetta Ufficiale del 06 Maggio 2020 n. 115 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 4 maggio 2020 Modifica degli allegati 1, 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020.
Con tale decreto vengono modificati gli allegati 1,2 e 3 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020 con l’introduzione di nuove attività e di codici ATECO.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 16 Maggio 2020 n. 125 è stato rilasciato il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto riporta ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le misure si evidenzia che a partire dal 3 giugno scorso, sono possibili gli spostamenti tra regioni e con l’estero, restano comunque vietatati gli assembramenti di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico ed inoltre che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida nazionali.
Tali misure si applicano dal 18 maggio 2020 al 31 luglio 2020.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 17 Maggio 2020 n. 126 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 17 maggio 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto riporta le disposizioni attuative del D.L. del 25 marzo 2020, n. 19, e D.L. 16 maggio 2020, n. 33.
L’art. 2 del decreto prevede che sull’intero territorio nazionale per tutti i rispettivi ambiti di competenza vengano rispettati i contenuti del:
• protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro (allegato 12)
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri (allegato 13)
• protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 14)
Inoltre, l’allegato 17 del decreto prevede le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive, un insieme di schede tecniche contenenti indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, ad esempio ristorazione, commercio al dettagli, uffici aperti al pubblico, ecc, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 19 Maggio 2020 n. 128 è stato rilasciato il Comunicato (naz.) 19 maggio 2020 Definizione di un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio, che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.
È stato adottato il Decreto interministeriale del 2 maggio 2020 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute che recepisce la direttiva 2017/164/UE della Commissione del 31 gennaio 2017, con la quale è stato definito un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione.
Il provvedimento prevede la sostituzione dell’Allegato XXXVIII del decreto legislativo n. 81 del 2008, relativo ai valori limite di esposizione professionale per gli agenti chimici, al fine di adeguarlo a quanto previsto dalla direttiva 2017/164/UE.
Si prevede, inoltre, un periodo transitorio per l’applicazione dei valori limite per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio per le sole attività sotterranee in miniera ed in galleria, che terminerà il 21 agosto 2023.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 19 Maggio 2020 n. 128 è stato rilasciato il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Nel presente decreto sono diverse le misure adottate in materia di ambiente, sicurezza sul lavoro ed energia.
Il Capo VII interamente dedicato alle misure per l’ambiente, all’art. 228 prevede Misure urgenti in materia di valutazione di impatto ambientale, che modifica l’art. 8 del D.Lgs. 152/2006.
L’art. 66 – DPI, invece, estende l’ambito di applicazione dell’art. 16 del DL 17 marzo 2020, n. 18, a tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non ed ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari.
Inoltre, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
Questo è quanto definisce l’art. 83, che al comma 3 prevede inoltre che l’inidoneità alla mansione accertata non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.
Per quanto concerne il lavoro agile, l’art. 90 prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali,
La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 23 Maggio 2020 n. 132 è stata rilasciata la Legge 22 maggio 2020, n. 35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale legge è la conversione del decreto legge del 25 marzo 2019 n.19 relative alle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19.
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