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Dalla Gazzetta Ufficiale del 02 Aprile 2020 n. 88 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 1 aprile 2020 Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Con tale decreto l’efficacia delle disposizioni dei DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020 sono prorogate fino al 13 aprile 2020 sull’ intero territorio nazionale.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 08 Aprile 2020 n. 94 è stato rilasciato il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.
Con tale decreto sono state emanate le misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza covid-19 e disposizioni in materia di salute e di lavoro.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 10 Aprile 2020 n. 97 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Tale decreto emana delle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e contiene misure indirizzate principalmente agli 11 comuni, individuati nell’ allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 27 Aprile 2020 n. 108 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 10 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Con tale decreto da lunedì 4 maggio le prime riaperture: ripartiranno, tra gli altri, le imprese di costruzioni, le industrie manifatturiere, estrattiva, automobilistica, tessile e del vetro. Via libera anche alla fabbricazione dei mobili e al commercio all’ingrosso funzionale.
Sull’intero territorio nazionale sono consentite tutte le attività produttive industriali e commerciali indicate nell’allegato 3.
Diventa obbligatoria, così come definito dall’art. 2 comma 6, l’applicazione del:
– Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 – Allegato 6;
– Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri – Allegato 7;
– Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica – Allegato 8.
I datori di lavoro privati potranno continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, sempre tramite la procedura semplificata ed in assenza di accordi individuali.
Per quanto riguarda le attività professionali si raccomanda che:
– sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
– siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
– siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
– siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 26 Aprile 2020 n. 108 è stata rilasciata l’ Ordinanza Pres. Cons. Ministri 26 aprile 2020, n. 11 Disposizioni urgenti per la vendita al consumo di mascherine facciali. (Ordinanza n. 11) Con tale ordinanza si decreta che il prezzo delle mascherine facciali (mascherine chirurgiche) non può essere superiore, per ciascuna unità, ad euro 0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 28 Aprile 2020 n. 109 è stata rilasciata l’ Ordinanza Ministeriale 26 aprile 2020 Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale ordinanza dispone, per la durata dello stato di emergenza sanitaria, delle misure relative all’importazione alle mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 e FFP3. In particolare ai soli fini dell’importazione di mascherine chirurgiche e facciali filtranti FFP2 e FFP3, non costituisce impedimento al rilascio del nulla osta sanitario da parte dell’USMAF, né all’immissione in commercio, la circostanza che l’etichetta sia scritta in una delle lingue dell’Unione Europea diversa rispetto alla lingua italiana.
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Dalla Gazzetta Ufficiale del 29 Aprile 2020 n. 110 è stata rilasciata la Legge 24 aprile 2020, n. 27 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.
Con la legge n.27 viene convertito in legge, con modifiche, il decreto legge 17 marzo 2020 n.18.
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