Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 29 febbraio 2020 n. 51 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 17 gennaio 2020 Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2019/169/UE, 2019/170/UE, 2019/171/UE, 2019/172/UE, 2019/173/UE, 2019/174/UE, 2019/175/UE, 2019/176/UE e 2019/177/UE del 16 novembre 2018 di modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/CE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS II).
Il DM 17/01/2020 ha modificato l’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 (decreto di recepimento della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche). Le disposizioni previste dal DM 17/01/2020 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2020 e prevedono l’introduzione di deroghe al divieto, come ad esempio per il cadmio, e delle deroghe all’uso del piombo in alcuni prodotti.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 1 marzo 2020 n. 52 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 1 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto emana disposizioni restrittive ed urgenti per la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 2 marzo 2020 n. 53 è stato rilasciato il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto emana delle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” e contiene misure indirizzate principalmente agli 11 comuni, individuati nell’ allegato 1 del DPCM 1 marzo 2020.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 4 marzo 2020 n. 55 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 4 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Tale decreto emana disposizioni restrittive ed urgenti per la gestione e il contenimento dell’emergenza epidemiologica COVID-19 in tutto il territorio nazionale.
Macrosettore | PREVENZIONE INCENDI |
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 6 marzo 2020 n. 57 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi.
L’allegato A del presente decreto modifica integralmente all’allegato 1 del DM 3 agosto 2015 relativamente alla sezione V, Regole tecniche verticali, limitatamente ai seguenti capitoli:
V.4: uffici;
V.5: attività ricettive turistico – alberghiere;
V.6: autorimesse;
V.7: attività scolastiche;
V.8: attività commerciali.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 8 marzo 2020 n. 59 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 8 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto individua delle misure urgenti che devono essere adottate dalla regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.
L’art. 1, comma 1, lettera a) è sicuramente quello che impatta maggiormente sull’operatività delle imprese e dei lavoratori, in quanto impone di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Infatti, così come previsto dall’art. 2, comma 1, lettera r), la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, viene fortemente incentivata; la stessa può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti
Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.
Un divieto assoluto di uscire di casa, invece, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 9 marzo 2020 n. 62 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 9 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale.
Con tale decreto le misure restrittive già applicate per la Lombardia e le 14 province del nord più colpite dal contagio di coronavirus vengono estese a tutto il territorio nazionale.
Muoversi solo se necessario. Va evitato ogni spostamento, in entrata e in uscita dal proprio territorio, ma anche nella propria città. Si può uscire di casa solo per esigenze lavorative, motivi di salute e necessità.
Tale decreto non vieta alle persone fisiche gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessità o per motivi di salute, nonché lo svolgimento delle conseguenti attività.
Ove richiesto, queste esigenze vanno attestate mediante autodichiarazione.
Nello stesso modulo sono richiamate le sanzioni per le ipotesi di dichiarazioni mendaci a pubblico ufficiale:
Per quanto concerne il monitoraggio sull’andamento degli isolamenti domiciliari, come pure sulla mappatura e sulla diffusione del virus, il decreto individua gli operatori sanitari.
Si ricorda inoltre che è esclusa ogni applicabilità delle disposizioni misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 11 marzo 2020 n. 64 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 11 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale.
Tale decreto dispone la chiusura degli esercizi commerciali (negozi, bar, ristoranti) ad eccezione di quelli che commercializzano beni essenziali ed individuati in allegato I, su tutto il territorio nazionale. Le attività produttive per proseguire la propria attività devono definire protocolli adeguati alla salute e sicurezza dei propri lavoratori e assicurare le distanze di sicurezza.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 17 marzo 2020 n. 70 è stato rilasciato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto emana delle misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e le imprese connesse all’emergenza sanitaria. Tale decreto interviene emanando dei provvedimenti in merito al finanziamento e altre misure per il finanziamento del SSN, per il sostegno ai lavoratori e alle imprese con l’obiettivo del mantenimento del posto di lavoro, misure in campo fiscale con la sospensione del versamento dei tributi e contributi nonché altri adempimenti fiscali ed incentivi fiscali per la sanificazione del posto di lavoro.
Inoltre l’art. 15 del presente Decreto attribuisce all’INAIL funzione di validazione straordinaria ed in deroga dei dispositivi di protezione individuale.
Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i DPI, validati in attuazione della disposizione indicata in oggetto, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere la marcatura CE seguendo la procedura standard.
Macrosettore | PREVENZIONE INCENDI |
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 20 marzo 2020 n. 73 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 Disposizioni di prevenzione incendi per gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
Nel presente decreto sono state dettate nuove disposizioni tecniche di prevenzione incendi riguardanti gli impianti di climatizzazione inseriti nelle attività, sia nuove che esistenti, soggette ai controlli di prevenzione incendi. Tali disposizioni si applicano alla progettazione, costruzione, esercizio e manutenzione degli impianti suddetti.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 22 marzo 2020 n. 76 è stato rilasciato il Decreto Pres. Cons. Ministri 22 marzo 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.
Tale decreto dispone sull’intero territorio nazionale la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 dello stesso decreto.
Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all’articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.
Le attività produttive che sarebbero sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Resta sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta, altresì, consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Il Decreto, inoltre, contiene un nutrito elenco di attività non sospese nel quale sono ricomprese l’intera filiera alimentare per bevande e cibo, quella dei dispositivi medico-sanitari e della farmaceutica e, tra i servizi, quelli dei call center.
Si precisa, altresì, che l’elenco potrà essere aggiornato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali
Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.
Le disposizioni del Decreto producono effetto dal 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020.
Macrosettore | ALTRO |
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 23 marzo 2020 n. 77 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 11 marzo 2020 Proroga dei permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto proroga al 30 giugno 2020, senza oneri per l’utente, il permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi dell’art. 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120, nel caso in cui la commissione medica locale, nel giorno fissato per l’accertamento sanitario ai sensi dell’art. 119 del codice della strada, non abbia potuto riunirsi a causa della situazione di emergenza sanitaria in atto.
Macrosettore | TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 23 marzo 2020 n. 77 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 10 marzo 2020 Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con tale decreto le carte di qualificazione del conducente e i certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020, sono prorogati, per il trasporto sul territorio nazionale, fino al 30 giugno 2020.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 25 marzo 2020 n. 79 è stato rilasciato il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Tale decreto comprende:
• misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;
• attuazione delle misure di contenimento;
• misure urgenti di carattere regionale o infraregionale;
• nuove sanzioni e controlli.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 26 marzo 2020 n. 80 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 25 marzo 2020 Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
Tale decreto modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020.
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