Macrosettore | EMISSIONI IN ATMOSFERA |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 282 del 04 novembre 2019 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 31 ottobre 2019, n. 1840
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1840 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1153 per quanto riguarda la comunicazione dei valori di CO2 della WLTP per determinate categorie di autovetture nuove e l’adeguamento dei dati di input per lo strumento di correlazione.
Tale regolamento modifica il Reg. 2017/1153 per quanto riguarda la comunicazione dei valori di CO2 della WLTP per determinate categorie di autovetture nuove immatricolate nel 2020 e l’adeguamento dei dati di input per lo strumento di correlazione.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 283 del 05 novembre 2019 è stato rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 8 agosto 2019, n. 1845
Direttiva Delegata (UE) 2019/1845 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso di bis(2-etilesil) ftalato in alcuni componenti di gomma utilizzati nei sistemi motore.
Tale direttiva modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del DEHP in parti di gomma quali anelli toroidali, sigilli, ammortizzatori di vibrazione, guarnizioni, tubi flessibili, dispositivi di tenuta e tappi per tubi, usate nei sistemi motore, compreso nei tubi di scappamento e nei turbocompressori, e progettate per essere utilizzate in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 283 del 05 novembre 2019 è stato rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 8 agosto 2019, n. 1846
Direttiva delegata (UE) 2019/1846 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione relativa all’uso del piombo nelle leghe saldanti utilizzate in alcuni motori a combustione.
Tale direttiva modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE per quanto riguarda l’esenzione relativa all’impiego del piombo nelle leghe saldanti di sensori, attuatori e centraline del motore utilizzati per il monitoraggio e il controllo dei sistemi motore, incluso nei turbocompressori e nei dispositivi di controllo delle emissioni dei gas di scarico di motori a combustione interna usati in apparecchiature non destinate esclusivamente all’uso da parte dei consumatori.
Macrosettore | IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale) |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 286 del 07 novembre 2019 è stato rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 6 novembre 2019, n. 1863
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1863 della Commissione del 6 novembre 2019 che modifica e rettifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tale Decisione modifica e rettifica la decisione 2019/436 per quanto riguarda il ritiro dei riferimenti alle norme armonizzate per le macchine.
A tal proposito l’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è sostituito dall’allegato della presente decisione. Nel presente allegato sono presenti un elenco delle norme armonizzare e le date del loro ritiro.
Macrosettore | IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale) |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 306 del 27 novembre 2019 è stato rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 26 novembre 2019, n. 1956
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1956 della Commissione del 26 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per il materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tale decisione riporta, negli allegati, i riferimenti alle norme armonizzate relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione redatte a sostegno della direttiva 2014/35/UE.
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