Macrosettore | NORMATIVA AMBIENTALE |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 2 novembre 2019 è stata rilasciata la Legge 2 novembre 2019, n. 128 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Tale provvedimento converte in legge, con modifiche, il decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Particolare attenzione deve essere data all’introduzione dell’art. 14 bis recante disposizioni in materia di “Cessazione della qualifica di rifiuto”, che modifica l’art. 184 ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, costituendone il comma 3.
La norma in oggetto prevede che in mancanza di specifici criteri comunitari o ministeriali, le autorizzazioni ordinarie, sperimentali ed integrate siano rilasciate o rinnovate, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/Ce e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei procedimenti autorizzatori.
Inoltre è stato previsto un sistema di controlli di conformità, da parte di L’ISPRA, o l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente territorialmente competente, la formazione di un comitato ministeriale e l’istituzione di un registro nazionale registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse.
Macrosettore | NORMATIVA AMBIENTALE |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2019 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2019 Approvazione dello Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe).
Tale decreto lo Statuto del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe). Tale statuto è riportato all’allegato I del decreto e riporta i principi fondamentali che riguarda il Consorzio che garantisce al livello nazionale il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggi in vetro.
Macrosettore | PREVENZIONE INCENDI |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 21 novembre 2019 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 8 novembre 2019 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi
Tale decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW.
La regola tecnica di prevenzione incendi, contenuta nell’allegato 1 al decreto, è stata approvata al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dal decreto stesso, ovvero realizzare impianti che possano essere sicuri per le persone e per i soccorritori, che evitino, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile stesso e che limitino i danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti.
Per quanto riguarda i prodotti per uso antincendio, l’art. 4 del decreto specifica che gli stessi devono essere:
• identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante secondo le procedure applicabili;
• qualificati in relazione alle prestazioni richieste e all’uso previsto;
• accettati dal responsabile dell’attività, ovvero dal responsabile dell’esecuzione dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di identificazione e qualificazione.
A partire dal 21 dicembre 2019, data di entrata in vigore del decreto, non sono più applicabili le precedenti disposizioni impartite in materia dal Ministero dell’interno: gli impianti esistenti infatti dovranno essere resi conformi alle nuove disposizioni, ad eccezione di quelli indicati nei commi 2 e 3 dell’art. 5, che si riportano di seguito:
“2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella già approvata od autorizzata e purché realizzata una sola volta.
3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformità alla previgente normativa, non è richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purché non superiore al 20% di quella esistente e purché realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW.”
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 28 novembre 2019 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 14 novembre 2019 Istituzione del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi.
Tale decreto istituisce il “sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi”. Nel dettaglio, il decreto descrive le modalità di funzionamento del sistema nazionale, le disposizioni a carico degli operatori economici che concorrono alla produzione dei biocarburanti o bioliquidi, quelle degli organismi di certificazione nonché quelle dell’organismo di accreditamento, e introduce sia alcune novità operative, sia disposizioni ex novo.
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