| Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 259 del 10 ottobre 2019 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 9 ottobre 2019, n. 1691
Regolamento (UE) 2019/1691 della Commissione del 9 ottobre 2019 recante modifica dell’allegato V del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Tale regolamento ha modificato il punto 12 dell’Allegato V della normativa concernete “la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche», e prevede l’introduzione del digestato nell’elenco delle sostanze la cui registrazione è considerata «non opportuna o non necessaria» ai sensi dell’art. 2 dello stesso provvedimento. Questo sulla scorta della considerazione che: «il digestato è un residuo semisolido o liquido, che è stato purificato e stabilizzato attraverso un processo di trattamento biologico, la cui ultima fase è la digestione anaerobica; in tale processo sono trattate esclusivamente materie biodegradabili provenienti da fonti differenziate e non pericolose, quali i rifiuti alimentari, gli effluenti di allevamento e le colture energetiche”. «Pertanto», si legge nella disposizione della Commissione, «è inopportuno e superfluo esigere che tale sostanza sia soggetta a registrazione».Il digestato va così ad affiancarsi al biogas (ottenuto mediante il medesimo processo di trattamento ed altri processi di digestione anaerobica) e al compost (derivante dalla decomposizione aerobica di materie biodegradabili) nell’elenco dell’Allegato V.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 259 del 10 ottobre 2019 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 9 ottobre 2019, n. 1692
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1692 della Commissione del 9 ottobre 2019 relativo all’applicazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relative alla registrazione e alla condivisione dei dati dopo la scadenza del termine ultimo di registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio.
Tale regolamento stabilisce un termine ultimo per la registrazione delle sostanze soggette a un regime transitorio. Lo scadere del regime transitorio per le sostanze soggette a un regime transitorio di cui al regolamento (CE) n. 1907/2006 non pregiudica l’applicabilità dell’articolo 12, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 270 del 24 ottobre settembre 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 23 ottobre 2019, n. 1766 Decisione di esecuzione (UE) 2019/1766 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico.
Tale decisione modifica l’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 per quanto riguarda la norma armonizzata EN ISO 19085-3:2017 per foratrici e fresatrici a controllo numerico.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 272 del 25 ottobre settembre 2019 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 1 ottobre 2019, n. 1782 Regolamento (UE) 2019/1782 della Commissione del 1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli alimentatori esterni in applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione.
Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato o la messa in servizio degli alimentatori esterni.Il regolamento (UE) n. 278/2009 è abrogato a decorrere dal 1° aprile 2020.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 272 del 25 ottobre settembre 2019 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 1 ottobre 2019, n. 1783 Regolamento (UE) 2019/1783 della Commissione del 1° ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi.
Tale regolamento modifica gli articoli 1, 2, 3, 4, 7 e 8 del Reg. n. 548/2014.
| Macrosettore | IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale) |
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 272 del 25 ottobre settembre 2019 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 1 ottobre 2019, n. 1784 Regolamento (UE) 2019/1784 della Commissione dell’1° ottobre 2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile delle apparecchiature di saldatura conformemente alla direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Il presente regolamento stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile relative all’immissione sul mercato o alla messa in servizio di apparecchiature di saldatura alimentate dalla rete elettrica. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.
| Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 364 del 29 ottobre 2019 è stata rilasciata la Comunicazione CE 29 ottobre 2019, n. 364/05
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Tale comunicazione riporta la decisione di rilascio di un’autorizzazione della sostanza chimica Triossido di cromo
(N. CE 215-607-8; N. CAS: 1333-82-0) autorizzato come tempra superficiale (cromatura funzionale) nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri e nel trattamento superficiale (come inibitore di corrosione, indipendente dalla cromatura funzionale) nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 364 del 29 ottobre 2019 è stata rilasciata la Comunicazione CE 29 ottobre 2019, n. 364/06
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Tale comunicazione riporta la decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale della sostanza chimica Triossido di cromo
(N. CE 215-607-8; N.CAS: 1333-82-0) autorizzata nelle applicazioni, nel settore aerospaziale, dei rivestimenti di conversione chimica e dei rivestimenti in sospensione nelle quali una delle seguenti funzionalità o proprietà fondamentali è necessaria per l’uso previsto: resistenza alla corrosione, inibizione della corrosione attiva, miglioramento dell’aderenza e riproducibilità (per i rivestimenti di conversione chimica), protezione dalla corrosione, resilienza al calore, resistenza alla corrosione ad alta temperatura, resistenza all’umidità e all’acqua calda, resistenza agli sbalzi termici, aderenza e flessibilità (per i rivestimenti in sospensione).
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 364 del 29 ottobre 2019 è stata rilasciata la Comunicazione CE 29 ottobre 2019, n. 364/07
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Tale comunicazione riporta la decisione di rilascio di un’autorizzazione della sostanza chimica Cromato di sodio (N. CE: 231-889-5; n. CAS: 7775-11-3).
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 364 del 29 ottobre 2019 è stata rilasciata la Comunicazione CE 29 ottobre 2019, n. 364/04
Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
Tale comunicazione riporta la decisione di rilascio di un’autorizzazione parziale della sostanza chimica Cromato di sodio (N. CE: 231-889-5; n. CAS: 7775-11-3) autorizzato nel trattamento superficiale di metalli (quali alluminio, acciaio, zinco, magnesio, titanio, leghe), materiali compositi e sigillanti per rivestimenti anodici nella produzione di trasmissioni per elicotteri e nella manutenzione di elicotteri.
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Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 279 del 31 ottobre 2019 è stata rilasciata la Direttiva CEE/CEEA/CE 24 ottobre 2019, n. 1831
Direttiva (UE) 2019/1831 della Commissione del 24 ottobre 2019 che definisce un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione.
Tale direttiva delibera un quinto elenco di valori limite indicativi di esposizione professionale dell’UE per gli agenti chimici che figurano nell’allegato della presente direttiva.


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