Macrosettore | PREVENZIONI INCENDI |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 2 luglio 2019 Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Con tale Decreto, sono state apportate “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone”.
Il decreto sostituisce integralmente l’allegato al D.M. 28 febbraio 2014 al fine di aggiornare la regola tecnica di prevenzione incendi in base agli aggiornamenti normativi intervenuti e per porre rimedio a criticità applicative riguardanti gli aspetti correlati all’individuazione degli addetti incaricati della gestione delle emergenze e dei dispositivi antincendio mobili.
L’allegato è già entrato in vigore.
Macrosettore | GESTIONE RIFIUTI |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 158 del 8 luglio 2019 è stato rilasciato il Decreto del 15 maggio 2019, n. 62 “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP), ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
I materiali derivanti dal recupero dei prodotti assorbenti per la persona (PAP) cessano di essere qualificati come rifiuto e sono qualificati come plastiche eterogenee a base di poliolefine, SAP ovvero cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP, se risultano conformi:
– ai requisiti tecnici generali, indicati nell’allegato 1 del decreto (Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto)
– ai requisiti tecnici specifici indicati negli allegati 2, 3 e 4 riguardanti, rispettivamente, le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa.Il rispetto dei criteri tecnici generali e specifici previsti negli allegati da 1 a 4 del decreto, è attestato dal produttore con una Dichiarazione di conformità redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto utilizzando il modulo di cui all’allegato 6 del decreto stesso.
Macrosettore | TRASPORTO MERCI PERICOLOSE |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 è stato rilasciato il Decreto Ministeriale 25 giugno 2019 Modifica del decreto 7 aprile 2014 recante “Procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose”.
Tale decreto riporta le procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (transhipment) delle merci pericolose.Tale decreto riporta la lista delle merci pericolose da imbarcare e sbarcare.
Macrosettore | GESTIONE RIFIUTI |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2019 è stato rilasciato il Comunicato (naz.) 17 luglio 2019 Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 25 giugno 2019.
Tale comunicato riporta le modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017, recante requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120.
Macrosettore | GESTIONE RIFIUTI |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 17 luglio 2019 è stato rilasciato il Comunicato (naz.) 17 luglio 2019 Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 4 del 25 giugno 2019.
Tale comunicato riporta i criteri e mobilità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’art. 13 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120
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