Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 85 del 7 marzo 2019 è stata rilasciata la Comunicazione CE 7 marzo 2019, n. 85/03 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’ immissione sul mercato per l’uso e/o all’ uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006].
Con la presente comunicazione si riporta la decisione di rilascio dell’autorizzazione all’uso del Triossido di cromo nella cromatura funzionale di segmenti di pistone per motori di grande alesaggio a due e quattro tempi utilizzati nei settori industriale, dell’edilizia, della produzione di energia elettrica, ferroviario e marittimo.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. C 85 del 7 marzo 2019 è stata rilasciata la Comunicazione CE 7 marzo 2019, n. 85/02 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’ immissione sul mercato per l’uso e/o all’ uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006].
Con la presente comunicazione si riporta la decisione di rilascio dell’autorizzazione all’uso del dicromato di sodio come inibitore di corrosione in situ in sistemi chiusi di raffreddamento ad assorbimento acqua/ammoniaca.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 89 del 8 marzo 2019 è stata rilasciata la omunicazione CE 7 marzo 2019, n. 89/05 sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’ immissione sul mercato per l’uso e/o all’ uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) [Pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1907/2006].
Con la presente comunicazione si riporta la decisione di rilascio dell’autorizzazione all’uso del 1,2-dicloroetano, con numero di autorizzazione REACH/19/1/0 come solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva epirubicina e con numero di autorizzazione REACH/19/1/1 come solvente per la fabbricazione della materia prima farmacologicamente attiva prednisolone steaglato.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 72 del 14 marzo 2019 è stata rilasciata la Rettifica della direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambiente.
Tale rettifica modifica gli allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE riportando le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell’aria ambientale.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 73 del 15 marzo 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 8 novembre 2018, n. 417 della Commissione, dell’8 novembre 2018, recante linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica.
Tale decisione riporta le linee guida per la gestione del sistema d’informazione rapida dell’Unione europea (RAPEX) istituito a norma dell’articolo 12 della direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti e del suo sistema di notifica.
Le presenti linee guida sono indirizzate a tutte le autorità degli Stati membri che intervengono in materia di sicurezza dei prodotti e che partecipano alla rete RAPEX, comprese le autorità di vigilanza del mercato responsabili del controllo della conformità dei prodotti ai requisiti di sicurezza e le autorità preposte ai controlli alle frontiere esterne.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 73 del 15 marzo 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 13 marzo 2019, n. 418 della Commissione del 13 marzo 2019, recante modifica delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219
Tale decisione reca delle modifiche delle decisioni (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 e (UE) 2017/1219 inerenti al marchio Ecolabel UE che viene assegnato ai prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita.
Macrosettore | IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO (generale) |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 75 del 18 marzo 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 18 marzo 2019, n. 436 della Commissione del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
La presente decisione di esecuzione è relativa alle macchine costruite in conformità delle norme armonizzare, le quali sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tali norme. Esistono tre tipi di norme armonizzate (A, B e C) che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE.
Tale decisione riporta negli allegati I e II l’elenco delle norme nuove norme armonizzate e le modifiche alle norme esistenti. Mentre riporta all’allegato III l’elenco delle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirate a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Macrosettore | DANNO AMBIENTALE |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 77 del 20 marzo 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 18 marzo 2019, n. 448 del Consiglio, del 18 marzo 2019, relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione del metossicloro nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti
L’Unione presenta una proposta di inclusione del metossicloro (n. CAS 72-43-5, n. CE 200-779-9) nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti («convenzione»).Tale sostanza è un antiparassitario utilizzato per uccidere mosche, zanzare, blatte e altri insetti. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 77 del 20 marzo 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 19 marzo 2019, n. 450 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione europea per i prodotti da costruzione elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
Tale decisione è relativa alla pubblicazione dei documenti per la valutazione per i prodotti da costruzione, riportati nell’allegato, elaborati a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011.
Macrosettore | ALTRO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 77 del 20 marzo 2019 è stata rilasciata la Decisione CEE/CEEA/CECA 19 marzo 2019, n. 451 della Commissione, del 19 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio
Tale decisione riguarda la revisione di alcune norme armonizzate per i prodotti da costruzione elaborate a sostegno del regolamento (UE) n. 305/2011. Nello specifico sono state riviste le norme armonizzate per i seguenti prodotti: sistemi di rivelazione e di segnalazione d’incendio, tegole piane di fibrocemento e relativi accessori, vetro per edilizia e lastre piane di fibrocemento.
Macrosettore | RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO |
Campo di ricerca | SICUREZZA |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 86 del 28 marzo 2019 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 27 marzo 2019, n. 521 della Commissione del 27 marzo 2019, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Tale regolamento modifica alcune disposizioni relative alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio del regolamento (CE) n. 1272/2008.
In particolare, sono state introdotte una nuova classe di pericolo per gli esplosivi desensibilizzati e una nuova categoria di pericolo, «gas piroforici», all’interno della classe di pericolo «gas infiammabili». Tra le modifiche rientra anche l’adeguamento di una serie di elementi: i criteri per le sostanze e le miscele che a contatto con l’acqua emettono gas infiammabili; i valori soglia generici; le disposizioni generali per classificare le miscele sotto forma di aerosol; il dettaglio delle definizioni e i criteri di classificazione, secondo il caso, per le classi di pericolo esplosivi, gas infiammabili, liquidi infiammabili, solidi infiammabili, tossicità acuta, corrosione/irritazione della pelle, gravi lesioni oculari/irritazione oculare, sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, tossicità per la riproduzione; tossicità specifica per organi bersaglio e pericolo in caso di aspirazione. Sono state inoltre apportate modifiche ad alcune indicazioni di pericolo e alcuni consigli di prudenza.
Sono state perciò adeguate alcune disposizioni e alcuni criteri tecnici degli allegati I, II, III, IV, V e VI del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella G.U.U.E.
Esso si applica a decorrere dal 17 ottobre 2020.
Macrosettore | EMISSIONI IN ATMOSFERA |
Campo di ricerca | AMBIENTE |
Dalla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L 86 del 28 marzo 2019 è stato rilasciato il Regolamento CEE/UE 27 marzo 2019, n. 522 della Commissione del 27 marzo 2019, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.
Tale regolamento modifica il Reg.1191/2014 per quanto riguarda la comunicazione dei dati sulla produzione, le importazioni e le esportazioni di polioli contenenti idrofluorocarburi a norma dell’articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014.l presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
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