APPARECCHI E MEZZI DI SOLLEVAMENENTO
Con il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019, pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato adottato il ventunesimo elenco dei soggetti abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro, di cui all’Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008.
Tale elenco, secondo quanto disposto dall’art. 5 del decreto n. 8, sostituisce integralmente il ventesimo elenco, allegato al decreto 23 novembre 2018, n. 89.
RISCHIO INCENDI RILEVANTI
Sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è disponibile l’aggiornamento al 31 dicembre 2018 dell’elenco degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante assoggettati agli obblighi di cui al D.Lgs. 105/2015, redatto dall’ ISPRA. L’elenco aggiornato viene pubblicato a conclusione delle verifiche effettuate dell’ ISPRA delle notifiche presentate dai gestori degli stabilimenti a seguito dell’ entrata in vigore del D.Lgs.105/2015, che integra e sostituisce la precedente normativa in materia.
RISCHIO CHIMICO, FISICO E BIOLOGICO
Il ministero della Salute ha predisposto, come ogni anno, il Piano nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici 2019, in collaborazione con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH – CLP e il Centro Nazionale delle Sostanze Chimiche, Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore dell’Istituto Superiore di Sanità.
Il Piano è stato predisposto in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) sulla registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche ed è sinergicamente connesso al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) sulla classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il piano è strumento per la programmazione delle azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di prevenzione 2014 – 2019 “macro-obiettivo 8 – Ridurre le esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute”.
I criteri di priorità nella selezione delle imprese, sono i seguenti:
• Imprese soggette agli obblighi di cui al D.Lgs 105/2015 relativo agli incidenti rilevanti
• Imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 29 del D.Lgs.152/06
• Imprese con evidenze formali e oggettive che depongono per una non corretta valutazione e gestione delle sostanze in ambienti di vita e di lavoro
• Imprese individuate dall’Autorità competente nazionale di seguito «ACN REACH-CLP» secondo le informazioni fornite dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche di seguito «ECHA»
• Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP secondo le informazioni fornite dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli
• Imprese individuate dall’ACN REACH-CLP tramite consultazione dell’Archivio preparati
• pericolosi dell’ISS
• Imprese di rilevanza in rapporto al contesto territoriale
• Imprese che hanno preregistrato sostanze ma non hanno completato il processo di registrazione
• Imprese soggette a dichiarazione di rilevanza ambientale
ALTRO
Con la Circolare 13 marzo 2019, n. 3717/C “D.M. 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e/o limitate”, il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti relativamente alla possibilità per imprese di installazioni impianti di essere o meno abilitate anziché per interi settori, anche per ambiti di ciascun settore (le cosiddette “abilitazioni limitate”).
Con la presente circolare quindi, il Ministero ha indicato il tipo di abilitazione che può essere rilasciato in relazione agli impianti indicati nell’art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37. Gli impianti di cui si tratta sono classificati come:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
In ultimo nella circolare si specifica che “da visura deve risultare l’esatta corrispondenza tra l’attività esercitata e l’abilitazione ottenuta, ancorché la stessa fosse “limitata” a singole voci di una o più tipologie di impianti (lettere).
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