GESTIONE RIFIUTI
E’ stato pubblicato sul sito del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare il prospetto informatico per la determinazione del contributo ambientale per la gestione degli PFU nel 2019 così come previsto dall’art. 228 del D.Lgs. 14 aprile 2006, n. 152.
IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO
Sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il Decreto 23 novembre 2018, n. 89 con cui è stato adottato il ventesimo elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro.
Secondo quanto disposto dall’articolo 6 del decreto n. 89, l’elenco allegato allo stesso decreto sostituisce integralmente il diciannovesimo elenco dei soggetti abilitati, che era stato adottato con il decreto 10 agosto 2018, n. 72.
GESTIONE RIFIUTI
Il 27 novembre 2018 la Camera ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, il cosiddetto D.L. Sicurezza, con novità anche in tema di rifiuti. E’ stato, infatti, introdotto l’articolo 26-bis, rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, che prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Tale adempimento è richiesto allo scopo di:
“a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni;
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante“.
Tale piano è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale (compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine), ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni.
Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.
E’, inoltre, previsto un piano di emergenza esterna, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, la cui redazione è affidata al prefetto, che deve provvedervi entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore. Si attende la pubblicazione della Legge di conversione in Gazzetta Ufficiale.
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