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Diagnosi Energetica

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Ai sensi dell’Art. 8 del Decreto Legislativo n. 102/2014 la diagnosi energetica è obbligatoria per le grandi imprese, ossia, quelle che occupano più di 250 dipendenti indipendentemente dal fatturato o che hanno un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un totale bilancio annuale sopra i 43 milioni di euro, e per le imprese energivore ossia che fanno un consistente impiego di energia.
Per le imprese straniere collegate ad imprese italiane, sempre ai fini della diagnosi e dell’obbligo di eseguire la verifica periodica, deve essere considerato solo il sito italiano.
Per le società di servizi energetici, l’esecuzione della diagnosi energetica di cui all’articolo 8 del D.Lgs. 102/2014, deve essere eseguita nei siti da essa stessa gestiti indipendentemente dal soggetto utilizzatore.

Sono escluse dall’obbligo di diagnosi energetica imprese ogni 4 anni ma non di inviarla all’ENEA, le imprese con sistema di gestione volontario EMAS, ISO 50001 o EN ISO 14001, comprendente una diagnosi energetica conforme ai requisiti dell’Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014.

In base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, la diagnosi energetica deve essere predisposta ogni 4 anni, entro il 5 dicembre.
La prima scadenza è stata quella del 5 dicembre 2015, data entro cui la maggior parte dei soggetti obbligati hanno consegnato la prima diagnosi energetica. Per tali soggetti, la seconda scadenza per la conformità sarà quindi il 5 dicembre 2019.
Il documento diagnosi energetica va trasmesso per via telematica all’ENEA dal rappresentante legale dell’impresa.

Le imprese soggette all’obbligo di diagnosi energetica, che non provvedono ad eseguire la diagnosi energetica ed inviare la relativa documentazione all’ENEA entro la scadenza del 5 dicembre, e poi una volta ogni 4 anni, sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 16, comma 1 del D.Lgs. 102/2014.
La multa per omessa diagnosi energetica va da 4.000 a 40.000 euro dimezzata per cui da 2.000 a 20 mila se la diagnosi non è conforme alle prescrizioni del Decreto.
Tuttavia la sanzione non elimina l’obbligo di effettuazione della diagnosi che va comunque comunicata all’ENEA.
La diagnosi energetica dovrà essere predisposta in funzione del comparto di appartenenza seguendo quanto definito nelle specifiche linee guida predisposte da ENEA.

Al fine di poter predisporre la prossima diagnosi energetica sarà necessario stabilire un piano di misura e monitoraggio dei consumi conforme alle nuove linee guida di ENEA, il quale sia in grado di registrare i dati nel corso del 2018, anno di riferimento per la prossima diagnosi energetica.

Alle grandi imprese e alle imprese classificate come energivore, TSI offre adeguata assistenza per la redazione delle diagnosi energetiche e supporto nell’individuazione delle soglie di copertura di misurazione e/o monitoraggio da raggiungere nel corso dell’anno 2018 per la predisposizione della Diagnosi Energetica relativa alla seconda scadenza prevista a dicembre 2019.