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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017 è stato rilasciato il D.M. 12 maggio 2017 “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose“.
Con il presente Decreto è stabilito che, a far data dal 1 luglio 2017, il trasporto di merci pericolose per strada, ferrovia e vie navigabili interne deve rispettare le disposizioni contenute nelle edizioni 2017 di ADR, RID e ADN.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017 è stato rilasciato il Comunicato (naz.) 21 giugno 2017: Delibera n. 6 del 30 maggio 2017 dell’Albo nazionale gestori ambientali “Requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.
Tale Deliberazione stabilisce i nuovi requisiti del responsabile tecnico individuati, per ciascuna categoria e classe d’iscrizione, nell’allegato “A” e le materie oggetto delle verifiche di idoneità riportate nell’allegato “C”. Tale deliberazione entra in vigore il 16 ottobre 2017, data di piena operatività della disciplina dettata dagli artt. 12 e 13 del DM 120/2014. Il responsabile tecnico delle imprese e degli enti iscritti alla data di entrata in vigore della presente deliberazione può continuare a svolgere la propria attività in regime transitorio per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione. La Deliberazione è consultabile al seguente link: clicca qui.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 2017 è stato rilasciato il Comunicato (naz.) 21 giugno 2017: Delibera n. 7 del 30 maggio 2017 dell’Albo nazionale gestori ambientali “Criteri e modalità di svolgimento delle verifiche per i responsabili tecnici di cui all’articolo 13 del decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 3 giugno 2014, n. 120”.
Tale Deliberazione fissa, in sede di prima applicazione della disciplina contenuta negli artt. 12 e 13 del DM 120/2014, le sedi e le date di svolgimento delle verifiche iniziali per i responsabili tecnici, riportate nell’allegato “A” della stessa deliberazione. La Deliberazione è consultabile al seguente link: clicca qui.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017 è stata rilasciata la Rettifica (naz.) 27 giugno 2017 Comunicato relativo al decreto 12 maggio 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante: “Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose”.
Nel decreto 12 maggio 2017 a pag. 9, prima colonna, art. 1, comma 1, dove è scritto: «b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente del RI” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;», leggasi: «b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, come opportuno;».
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