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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04 aprile 2017 è stato rilasciato il D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 41 “Disposizioni per l’armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161“.
Con il presente decreto è razionalizzata la disciplina sulle macchine rumorose operanti all’aperto, con particolare riguardo a quelle importate da Paesi extracomunitari, affidando la responsabilità in materia agli importatori e garantendo maggiore sicurezza all’utenza. Il provvedimento mira anche a raggiungere obiettivi di semplificazione nei procedimenti di autorizzazione e di certificazione, anche con una revisione dei requisiti richiesti agli organismi di certificazione. Viene infine rafforzata la disciplina sanzionatoria, conferendo ad ISPRA maggiori poteri di accertamento e verifica.
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Dalla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 04 aprile 2017 è stato rilasciato il D.Lgs. 17 febbraio 2017 n. 42 “Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell’articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161″.
Tale norma opera una razionalizzazione della tempistica riguardante la trasmissione delle mappe acustiche e dei relativi piani d’azione, assicurando nel contempo anche l’informazione del pubblico. Viene rivista l’applicazione dei valori limite, il coordinamento tra i vari strumenti di pianificazione, nonché la valutazione dell’impatto acustico nella fase progettuale delle infrastrutture, al fine del contenimento dell’inquinamento derivante dal rumore per la salvaguardia della popolazione. Infine viene prevista una specifica disciplina delle attività fonte di rumore ambientale, fino ad oggi escluse dalla normativa, quali gli impianti eolici, le aviosuperfici, le elisuperfici, le idrosuperfici, le attività e discipline sportive e le attività di autodromi e piste motoristiche. Infine modifica la figura del tecnico in acustica ambientale (Tcaa), con nuovi compiti e requisiti (dovrà possedere una laurea a indirizzo tecnico). L’elenco dei tecnici sarà redatto dal ministero dell’ambiente e non più dalle regioni.
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